Corte Costituzionale - convalida del trattenimento dello straniero richiedente la protezione internazionale: lo spostamento di competenza dalle Sezioni specializzate del Tribunale alla Corte d’appello non è in contrasto con la Costituzione
Con la sentenza numero 205 depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme del d.l. n. 145 del 2024, convertito, con modificazioni, nella legge n. 187 del 2024, che hanno spostato la competenza a decidere sulla convalida del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale dalle sezioni dei tribunali distrettuali specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea alla corte d’appello competente per i procedimenti in materia di mandato d’arresto europeo nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica.
Le questioni erano state sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 25, 3 e 102, secondo comma, Cost., dalla Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, con otto ordinanze di contenuto pressoché identico.
La Consulta ha, anzitutto, escluso la violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., osservando che l’omogeneità tra le disposizioni introdotte in sede di conversione in legge, oggetto di censura, e quelle del decreto-legge originario va individuata nella materia della gestione dei flussi migratori e della protezione internazionale. Le norme censurate regolano sul versante processuale un istituto, qual è il trattenimento delle persone richiedenti la protezione internazionale, la cui disciplina costituisce uno dei contenuti più rilevanti del d.l. n. 145 del 2024.
La Corte ha, poi, ritenuto insussistente la violazione dell’art. 25 Cost., argomentando che la modifica della competenza consta di criteri di determinazione ratione materiae e ratione loci predeterminati ed astratti e, peraltro, operanti pro futuro.
Non fondate sono state ritenute anche le censure relative al contrasto con l’art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza e con l’art. 102 Cost.
La Corte ha, anzitutto, osservato che la novella censurata integra un criterio di attribuzione dei procedimenti in questione ai giudici della corte d’appello (territorialmente competente in base alla nuova disciplina) addetti alla trattazione del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, giudici che sono, di norma, quelli assegnati al settore penale. Le nuove regole risultano sufficientemente precise e intelligibili, in quanto comprendono sia i parametri di individuazione del giudice ratione materiae e ratione loci, sia un criterio di assegnazione interna delle controversie. Ne consegue, ha concluso la Corte, che le incertezze sinora registratesi nella applicazione di tali regole devono essere considerate alla stregua di meri inconvenienti di fatto.
La Consulta non ha ritenuto fondata neppure la censura con cui era stata denunciata la irragionevolezza della sottrazione di una delle materie della protezione internazionale al giudice appositamente istituito e specializzato nella trattazione delle correlate controversie, per affidarla ad un giudice non specializzato, né tenuto a specializzarsi.
Ha osservato la Corte che le controversie in questione sono state attribuite a giudici che, in quanto assegnatari dei procedimenti di esecuzione del MAE e di estradizione, sono muniti di una specializzazione diversa, ma comunque adusi a trattare procedimenti che coinvolgono la libertà personale degli stranieri e che devono essere decisi entro termini stringenti. D’altronde, ha rimarcato la Corte richiamando i suoi precedenti in materia, il trattenimento della persona straniera, pur non perseguendo finalità punitive, condivide con la detenzione l’effetto pratico della restrizione della persona.
Da ultimo, la Consulta ha precisato che il procedimento per la convalida del trattenimento del richiedente la protezione internazionale non ha portata incidentale rispetto a quello avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla protezione, spettante alle sezioni specializzate dei tribunali, sicchè lo spostamento di competenza in scrutinio non incide, come sostenuto dai rimettenti, “sul carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo”.
In definitiva, secondo la Corte, detto spostamento di competenza è originato da una rivalutazione della scelta legislativa di affidare il procedimento di convalida del trattenimento e quello concernente la domanda di protezione internazionale ad un unico ufficio giudiziario, scelta connotata da ampia discrezionalità, trattandosi di materia processuale, e che, non sconfinando nella irragionevolezza manifesta, esula dal sindacato di legittimità costituzionale.
Ciò non esclude, tuttavia, ha precisato la sentenza, che lo stesso legislatore debba verificare, nel tempo, la tenuta del nuovo assetto di competenze e operare interventi correttivi nel caso in cui esso si riveli foriero di difficoltà applicative.
Roma, 29 dicembre 2025
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