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30/04/2026 Condividi

Corte Costituzionale - la Corte Costituzionale respinge le questioni di legittimità costituzionale relative al decreto-legge 36/2025 in materia di cittadinanza

Con la sentenza numero 63, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, aventi ad oggetto l’articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, recante «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», che ha introdotto l’articolo 3-bis nella legge numero 91 del 1992.

Tale disposizione stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata per filiazione della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

La Corte, in particolare, ha dichiarato non fondata la censura con la quale il Tribunale di Torino, invocando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava la lesione dei diritti quesiti. Secondo il Giudice costituzionale, l’articolo 3-bis configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati all’estero, e non una revoca. La trama dei principi costituzionali converge nella configurazione del popolo come una comunità legata da vincoli effettivi tra i suoi membri e la norma censurata realizza un bilanciamento non irragionevole fra il principio di effettività della cittadinanza e l’affidamento dei destinatari, considerato che essa non incide su posizioni consolidate, cioè sullo status e sui diritti di chi è già stato riconosciuto come cittadino italiano, e neanche sulla posizione di chi ha presentato la domanda o ha ricevuto l’appuntamento. Inoltre, il decreto-legge numero 36 del 2025 ha carattere “correttivo” rispetto alla disciplina precedente e contiene misure “compensative”, allo scopo di facilitare l’ingresso in Italia e l’ottenimento della cittadinanza italiana da parte degli stranieri di origine italiana.

La Corte ha dichiarato non fondata anche la questione sollevata per violazione dell’articolo 9 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che attribuiscono la cittadinanza dell'Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Il giudice a quo invocava una giurisprudenza della Corte di giustizia in base alla quale le norme privative della cittadinanza devono prevedere un esame individuale delle conseguenze prodotte sulla vita degli interessati, in attuazione del principio di proporzionalità. Secondo la Corte costituzionale, tale giurisprudenza riguarda casi in cui uno Stato membro ha privato un soggetto di uno status (di cittadino nazionale e, dunque, europeo) accertato, incidendo quindi su diritti concretamente esercitabili dallo stesso soggetto: il che non accade per il censurato articolo 3-bis.

La Corte ha altresì dichiarato inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo il quale «[n]essun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza». La Corte ha rilevato che tale Dichiarazione non è un atto internazionale vincolante e che il rimettente non spiega perché da essa discenderebbe un obbligo internazionale, idoneo ad “attivare” l’articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Infine, è stata dichiarata inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla CEDU, secondo il quale «[n]essuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino». Secondo la Corte, l’articolo 3 garantisce il diritto di restare o entrare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini, non quello di avere o conservare la cittadinanza. Il rimettente non argomenta la pertinenza dell’articolo 3, comma 2, rispetto alle norme censurate.

Roma, 30 aprile 2026

 

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