Seguici su Facebook Seguici su Telegram Seguici su Youtube Seguici tramite RSS
Logo
HOME / NEWS ED EVENTI
20/10/2026 Condividi

Corte costituzionale - la sanzione minima di 50.000 euro prevista per la violazione del divieto di pubblicità concernente il gioco d’azzardo deve poter essere mitigata in caso di manifesta sproporzione

Con la sentenza numero 172, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge numero 87 del 2018, come convertito, nella parte in cui prevede, per l’inosservanza del divieto di qualsiasi forma, anche indiretta, di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria «e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000», anziché «, ma non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000, salva la possibilità di applicare un importo minore, in caso di manifesta sproporzione rispetto alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche».

La Corte, dopo aver ricostruito lo scenario normativo e giurisprudenziale in cui si colloca tale divieto, ha evidenziato, in linea con i propri precedenti, come attorno al settore del gioco ruoti una molteplicità di interessi in grado di incidere su più beni costituzionali (la sicurezza, l’ordine pubblico, la libertà di iniziativa economica e la salute, individuale e collettiva).

Il divieto vagliato dalla Corte con l’odierna pronuncia si caratterizza per avere un perimetro, oggettivo e soggettivo, particolarmente ampio, comprendendo, per un verso, differenti tipologie di condotte, tutte accomunate però dal tratto illecito dell’integrare forme di pubblicità vietata del gioco, e, per un altro, distinte categorie di destinatari.

Per la sua inosservanza, la norma censurata prevede un meccanismo sanzionatorio strutturato su due binari: il primo dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della pubblicità; il secondo dispone che l’importo della sanzione debba essere «in ogni caso non inferiore, per ogni violazione a euro 50.000». La prassi applicativa dell’AGCOM mostra, tuttavia, che la maggior parte delle sanzioni irrogate dall’Autorità è determinata sulla base non già del criterio proporzionale bensì di quello della soglia minima, con un importo, ove necessario, moltiplicato per ogni violazione accertata (come accade nel caso in esame).

La Corte ha quindi ritenuto che il meccanismo sanzionatorio riferito alla soglia minima rigida di 50.000 euro possa risultare eccessivo quando applicato a episodi marginali – quale, ad esempio, un’attività promozionale occasionale svolta da una persona fisica che agisce al di fuori di ogni logica imprenditoriale su una piattaforma on line, mediante un canale non monotematico accessibile a una ristretta cerchia di utenti –, senza poter in alcun modo considerare, ai fini di una riduzione dell’importo irrogato, la condizione economica del trasgressore.

È questo il caso della vicenda oggetto del giudizio a quo, che vede pendente davanti al TAR Lazio un giudizio di impugnazione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui l’AGCOM ha comminato una sanzione pari a 157.000 euro nei confronti di un giovane content creator per la pubblicazione di video promozionali di giochi e scommesse on line tramite tre canali telematici, traendone un profitto pari a circa 1000 euro.

Secondo la Corte, la soglia minima di 50.000 euro, pur rappresentando un necessario presidio per i beni protetti dalla norma, primo tra tutti quello della tutela della salute ex articolo 32 della Costituzione, risulta innegabilmente improntata «a marcata severità» e deve poter essere mitigata ogni volta che dia luogo a una sproporzione evidente.

Al fine di mantenere un rapporto di congruità tra sanzione e gravità dell’illecito sanzionato e al contempo evitare lo svilimento della capacità deterrente della norma in discorso, è necessario, per la Corte, consentire una modulazione verso il basso del limite minimo previsto dal comma 2 dell’articolo 9, alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono presiedere la determinazione di ogni sanzione di natura punitiva.

A tale scopo, soccorrono i criteri individuati dall’articolo 11 della legge numero 689 del 1981, richiamata dalla stessa disposizione censurata, che danno rilievo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; criteri che dovranno quindi essere impiegati anche al fine di consentire una modulazione verso il basso della sanzione, in tutti i casi in cui il minimo di 50.000 euro risulti manifestamente sproporzionato.

Roma, 20 ottobre 2026

SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2026 |DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ  | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT