Corte Costituzionale - la pena prevista per il delitto di favoreggiamento della prostituzione non viola i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 34 pubblicata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Bologna, aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio previsto dalla legge per il delitto di favoreggiamento della prostituzione.
Il giudice rimettente, premesso che la condotta contestata agli imputati nel giudizio principale consisteva nell’aver favorito l’attività di prostituzione essenzialmente per aver accompagnato alcune donne nel luogo in cui essa veniva esercitata, sia pure con l’intento di proteggerle, aveva ravvisato la violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ritenendo eccessiva la pena della reclusione «da due a sei anni», indicata dall’articolo 3, primo comma, numero 8), della legge numero 75 del 1958, disposizione che, peraltro, stabilisce la medesima pena anche per la fattispecie, ritenuta più grave, di sfruttamento della prostituzione. Egli aveva quindi domandato alla Corte, per il solo delitto di favoreggiamento, di sostituire il censurato trattamento sanzionatorio con una pena più lieve, individuata nella reclusione “fino a sei anni” o, in subordine, di introdurre un’attenuante per i casi di lieve entità.
Il giudice delle leggi ha rimarcato la posizione della giurisprudenza di legittimità, che ha rinvenuto nelle condotte di cui si tratta un’attitudine concretamente lesiva dei beni protetti dall’ordinamento attraverso l’incriminazione del favoreggiamento della prostituzione, strumentale, come già sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, all’obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la dignità della persona che, in una condizione di vulnerabilità, cade nel vortice della prostituzione.
Ciò posto, la sentenza ha rilevato che le condotte che oggettivamente agevolino il compimento dello scambio sessuale a pagamento si inscrivono nel quadro di politica criminale perseguito dal legislatore, rendendo esercizio di discrezionalità lo stabilire se una determinata pena minima sia, o meno, adeguata al riscontrato disvalore sociale, anche nel confronto tra le fattispecie di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione.
Per altro verso, la latitudine della pena indicata dalla legge ben consente al giudice di infliggere in concreto una sanzione proporzionata alla gravità della violazione commessa.
Non vi è necessità nemmeno, secondo la Corte, di introdurre, per il reato di favoreggiamento della prostituzione, l’apposita attenuante della lieve entità. L’ordinamento, infatti, mette già a disposizione del giudice penale altri strumenti, rimessi alla sua libera valutazione, che gli consentono di attenuare il trattamento sanzionatorio (come l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’articolo 62-bis del codice penale), ed anche di ritenere che, in rapporto alle specifiche circostanze, secondo la proiezione “in concreto” del principio di offensività, la condotta in esame si riveli priva di ogni potenzialità lesiva.
Roma, 20 marzo 2026
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