Corte Costituzionale - circolazione internazionale degli oggetti di “rilievo culturale” - pronuncia sulla certificazione delle cose d’arte temporaneamente importate in Italia dall’estero e sull’acquisto coattivo di quelle stabilmente presenti in Italia destinate all’esportazione oltre confine
Con la sentenza numero 51, depositata oggi, la Corte costituzionale si è nuovamente pronunciata sulla disciplina della circolazione internazionale delle cose di rilievo culturale.
La Consulta ha deciso alcune questioni di legittimità costituzionale poste dal TAR Lazio relative alle cosiddette cose d’arte antica (di autore deceduto, realizzate da più di 70 anni) di valore inferiore a 13.500 euro. Le norme censurate escludono tali cose, per un verso, dalla possibilità per l’interessato di far certificare le opere temporaneamente importate in Italia dall’estero e, per altro verso, del potere dell’amministrazione di acquisire coattivamente quelle, stabilmente presenti in Italia, destinate all’esportazione all’estero.
La sentenza ha ritenuto fondate le questioni sulla certificazione e, al contrario, ha ritenuto non fondate quelle sull’acquisto coattivo.
È stato quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 72, comma 1, del codice dei beni culturali, nella parte in cui non prevede che sia certificato, a domanda dell’interessato, l’ingresso nel territorio nazionale delle opere antiche di valore inferiore a 13.500 euro.
In particolare, la sentenza ha riscontrato la diseguaglianza nel trattamento delle cose d’arte antica importate temporaneamente, a seconda se abbiano valore superiore o inferiore al suddetto importo: la certificazione prevista per le sole opere di valore superiore a 13.500 euro – e il conseguente regime di favore che ne deriva (cioè l’applicazione di un procedimento agevolato per la ri-esportazione della cosa all’estero e l’esenzione dagli interventi di tutela del patrimonio culturale italiano durante la permanenza temporanea sul territorio nazionale) –, è irragionevolmente preclusa agli oggetti di valore inferiore, ordinariamente destinati a circolare tra i confini nazionali con più frequenza e facilità.
L’esclusione della disciplina per le cose “sotto-soglia” è stata giudicata, inoltre, lesiva della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà per le irragionevoli limitazioni che pone al trasferimento degli oggetti di più esiguo valore tra Paesi diversi.
La declaratoria di illegittimità costituzionale è stata inoltre estesa, in via consequenziale, alla norma che esclude la certificazione alle opere di autore vivente o realizzate da meno di 70 anni.
Diversamente, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina dell’acquisto coattivo (art. 70 del codice dei beni culturali).
La scelta legislativa di limitare il potere di acquisto coattivo ai soli oggetti d’arte antica (stabilmente presenti in Italia) di importo superiore a 13.500 – secondo la sentenza – costituisce un bilanciamento non irragionevole tra la protezione del patrimonio culturale e la tutela del diritto di proprietà; inoltre non pregiudica il buon andamento dell’amministrazione in termini di esercizio efficace della funzione di tutela.
In particolare, il principio di protezione del patrimonio culturale è, comunque, garantito per le cose di rilievo culturale di minore importo tramite il potere dell’amministrazione di dichiarazione di interesse culturale (la cd. apposizione del vincolo di cui all’art. 13 del codice dei beni culturali) e – al sussistere di un importante interesse alla valorizzazione del bene - dal potere di espropriazione (art. 95 del codice dei beni culturali).
Roma, 14 aprile 2026
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