Equo Compenso - modifica all’Art. 25 bis del Codice Deontologico Forense
In data 5 febbraio del 2026 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 29 la modifica all’art. 25- bis del Codice Deontologico Forense, in materia di equo compenso, che circoscrive il campo di applicazione delle disposizioni già in vigore dal mese di luglio 2023 a seguito dell’approvazione della legge n. 49 del 2023 sull’equo compenso. Come comunicato dal CNF, e pubblicato sui nostri canali istituzionali (sito internet istituzionale, Facebook e LinkedIn) nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2026 il CNF ha posto in essere una modifica all’articolo 25 bis del Codice deontologico forense. Il canone, introdotto nel 2023 a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 49 del 2023 conteneva nella prima formulazione il divieto per l’avvocato di concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia, non fosse giusto, equo e proporzionato alla qualità e alla quantità della prestazione professionale richiesta, e ai parametri forensi. La formulazione della norma, tuttavia, non delimitava espressamente il limite di applicazione della norma, potendo così ritenersi applicabile a tutti gli incarichi a prescindere dal cliente destinatario della prestazione. Il nuovo testo invece precisa chiaramente che la violazione deontologica deve essere riferita ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 del codice civile, ovvero, regolati da convenzioni che hanno per oggetto lo svolgimento anche in forma associata o societaria delle attività professionali svolte in favore: 1. di imprese bancarie e assicurative (incluse le controllate e le loro mandatarie), 2. di imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze oltre 50 lavoratori o che hanno presentato ricavi superiori a 10 milioni di Euro annui; 3. della pubblica amministrazione e società disciplinate dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2026, n. 175 ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e quelle in favore degli agenti della riscossione. Resta invece immutato il secondo comma dell’art. 25 bis Codice deontologico, secondo il quale, nei casi in cui la convenzione il contratto o l’accordo con il cliente sia predisposto unilateralmente dall’avvocato, egli ha l’obbligo di avvertire per iscritto il cliente che il compenso deve rispettare i criteri della Legge n. 49 del 2023 a pena di nullità della pattuizione. La modifica intervenuta, nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2026, aggiunge infine un terzo comma nel quale si puntualizza che “il divieto” di pattuire compensi non conformi a quelli previsti dalla legge sull’equo compenso e l’obbligo del secondo comma di informazione scritta “non si applicano a soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma”. Deve infine rammentarsi che le sanzioni per le violazioni dei divieti di cui al primo comma dell’art. 25 bis restano immutate e sono la censura e l’avvertimento in caso di omessa comunicazione scritta.
Lorenzo Barabino
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