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09/10/2026 Condividi

Corte costituzionale - Testo unico sugli stupefacenti - pronuncia sulla confisca dei beni a seguito di provvedimento di sequestro disposto nell’ambito di operazioni antidroga

Con la sentenza numero 166, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 100 del Testo unico sugli stupefacenti, sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata.

In particolare, il giudice rimettente censurava tale norma nel suo quarto comma, giacché esso – nello stabilire che i beni mobili e immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca che abbia fatto seguito al sequestro disposto nell’ambito di operazioni antidroga, vengano assegnati, a richiesta dell’amministrazione di appartenenza, agli organi di polizia che ne abbiano avuto l’uso dopo il sequestro, o possano, altresì, essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti – non prevede che gli stessi possano essere assegnati, sempre a richiesta, anche a organi di polizia che non ne abbiano previamente avuto l’uso e intendano utilizzarli per l’impiego in attività di polizia antidroga.

Assumeva il giudice a quo l’irrazionalità di tale esclusione, specie ponendo la norma censurata a confronto con altre previsioni normative – puntualmente indicate nell’ordinanza di rimessione – che stabiliscono, tutte, «la destinazione dei beni confiscati ad organi pubblici ai quali è demandata la tutela di interessi statuali», senza prevedere in alcun caso che enti privati possano avere trattamento preferenziale rispetto a enti pubblici, esclusi dal concorrere alla loro assegnazione.

Chiamata a pronunciarsi su tale questione, la Corte ha preliminarmente escluso la necessità di procedere alla restituzione degli atti al giudice rimettente in ragione dello ius superveniens costituito del decreto-legge numero 23 del 2026, convertito in legge numero 54 del 2026 (che pure ha novellato il testo del comma 7-bis dell’articolo 73 del medesimo Testo unico, in materia di confisca degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei reati previsti da tale articolo), ritenendolo privo di influenza sul giudizio a quo, dal momento che esso non risulta applicabile ai sequestri – e successive confische – disposti, come nel caso oggetto del giudizio pendente innanzi al rimettente, all’esito di “operazioni antidroga”.

Ciò premesso, la Corte, decidendo nel merito, ha dichiarato la questione non fondata, evidenziando che la destinazione dei beni confiscati costituisce oggetto di una scelta ampiamente discrezionale del legislatore, potendo la deroga all’ordinaria destinazione – la vendita – consistere nell’assegnazione a organismi o a soggetti, indifferentemente, sia pubblici sia privati (senza, quindi, che sia accordata preferenza neppure tendenziale ai primi, come ritenuto  dal rimettente), legittimati ad avvalersene per “particolari finalità”, senza che sia dato rinvenire un criterio unificante, quanto all’utilizzazione, nelle diverse previsioni normative pur poste dal rimettente a confronto con quella censurata. Proprio tale constatazione, pertanto, ha indotto la Corte a concludere per l’infondatezza anche della censura basata sulla violazione del principio di eguaglianza, non ravvisabile tra le fattispecie poste a confronto.

Roma, 9 ottobre 2026

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