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07/04/2026 Condividi

Corte Costituzionale -autorità antitrust: legittimo il finanziamento a carico delle società di capitali di grandi dimensioni

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 46 depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al sistema di finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che pone l’onere contributivo esclusivamente a carico delle società di capitali di grandi dimensioni.

La Corte ha ribadito un orientamento già espresso con la sentenza numero 269 del 2017, affermando che non è incostituzionale la scelta del legislatore di far gravare il finanziamento dell’Autorità sulle imprese caratterizzate da una significativa presenza sul mercato. Tali imprese, infatti, sono le principali destinatarie dell’attività dell’Autorità e, conseguentemente, le maggiori responsabili della relativa spesa.

Le questioni sono state sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine in riferimento agli articoli 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione al diritto dell’Unione europea.

Con riguardo ai principi di uguaglianza e capacità contributiva, la Corte ha ritenuto legittimo l’utilizzo del fatturato come indice di ricchezza: un elevato volume d’affari rappresenta, infatti, un elemento significativo della capacità economica dell’impresa e della sua incidenza sul mercato.

La soglia di fatturato fissata in almeno 50 milioni di euro è stata considerata ragionevole, in quanto consente di: evitare oneri eccessivi per le imprese di minori dimensioni; far concorrere ai costi dell’Autorità i soggetti economicamente più forti, in attuazione del principio di solidarietà; imputare il finanziamento a chi beneficia maggiormente di un mercato concorrenziale; coinvolgere le imprese che, per il loro potere economico, sono più esposte al rischio di condotte anticoncorrenziali.

Quanto al diritto dell’Unione europea, è stata richiamata l’ordinanza della Corte di giustizia UE (causa C-560/22), secondo cui gli Stati membri dispongono – nell’ambito delle proprie competenze fiscali – di ampia discrezionalità nella scelta delle modalità di finanziamento delle autorità nazionali di concorrenza, assicurandone l’indipendenza da influenze esterne. In ordine a questo profilo, la Corte ha sottolineato che il sistema di finanziamento adottato, svincolato dal bilancio dello Stato e basato sul concorso delle imprese che beneficiano di un mercato concorrenziale, garantisce risorse adeguate e l’indipendenza dell’Autorità dal potere politico.

La decisione conferma, dunque, la legittimità costituzionale di un modello di finanziamento fondato sul contributo delle società di capitali di grandi dimensioni, ritenuto coerente con i principi costituzionali e con il diritto europeo.

Roma, 3 aprile 2026

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