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03/11/2026 Condividi

Corte costituzionale - la previsione di un obiettivo di servizio per l’assistenza ai disabili è funzionale a evitare inefficienze, tuttavia per la previsione di un LEP occorre leale collaborazione

La «previsione, da parte della normativa censurata, di un obiettivo di servizio trova quindi piena giustificazione nell’esigenza di un intervento statale funzionale a garantire indefettibili esigenze unitarie della Repubblica a tutela dei diritti delle persone con disabilità, che risultano compromessi da soggetti istituzionali che addirittura omettono di impegnare le risorse statali ad esse trasferite», e, in questa prospettiva, «il raggiungimento dell’obiettivo di servizio ben potrà, peraltro, essere assistito da forme di commissariamento statale nei confronti degli enti inadempienti ai doveri istituzionali preordinati alla garanzia dei diritti dei disabili, analogamente al principio che questa Corte ha già avuto modo di chiarire in riferimento all’inattuazione degli obiettivi relativi agli asili nido (sentenza n. 71 del 2023)».

È quanto si legge nella sentenza numero 182, depositata oggi, che ha dichiarato non fondate le questioni promosse dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento alla previsione, da parte della legge di bilancio per l’anno finanziario 2026, di un obiettivo di servizio in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale, rivolto a garantire una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie trasferite dallo Stato.

In riferimento alla disciplina a regime, che vede la fissazione di un livello essenziale di prestazione (LEP), la sentenza ha però precisato che il «mancato coinvolgimento degli enti territoriali nella quantificazione del LEP potrebbe comportare il concreto rischio che lo Stato addossi agli enti territoriali impegni finanziari non in linea con il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse di cui al quarto comma dell’art. 119 Cost. Il rispetto del principio autonomista e del pluralismo istituzionale implica che lo Stato non può incidere unilateralmente sui bilanci degli enti territoriali senza rispettare il fondamentale canone della leale collaborazione».

La sentenza ha invece giudicato parzialmente fondate, per violazione del principio di leale collaborazione, le censure mosse dalla Regione Emilia-Romagna all’articolo 1, commi 707, secondo periodo, e 708, secondo periodo, della legge di bilancio per l’anno finanziario 2026, che hanno rispettivamente introdotto un livello essenziale in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale e un registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato dell’attività di assistenza.

La sentenza ha anche precisato «che il LEP si traduce in una quantificazione ex ante del servizio destinata a valere in via generale su tutto il territorio nazionale», mentre il contenuto minimo di un diritto «è, normalmente, definibile solo ex post, dipendendo dalle concrete circostanze di contesto di una specifica situazione individuale»: nel caso di specie, infatti, con riguardo al diritto all’istruzione del disabile, rilevano, secondo la giurisprudenza di legittimità, le ore indicate nel PEI (cioè nel piano educativo individualizzato) relativo a un determinato alunno con disabilità.

In ogni caso, però, «si dovrà pervenire a una quantificazione del LEP dalla quale risulti uno standard di tutela almeno tendenzialmente coincidente con la valutazione nazionale del numero di ore indicate nei PEI, selezionate in base ai criteri tecnici che alimentano il registro».

Del resto, ha evidenziato la sentenza, «la frequenza scolastica, in sinergia con le pratiche di cura e riabilitazione e con il proficuo inserimento nella famiglia, costituisce un fattore essenziale per il complessivo sviluppo della personalità dell’alunno con disabilità, funzionale anche a un suo più pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro».

Roma, 3 novembre 2026

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