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<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><atom:link href="https://ordineavvocatigenova.it/rss/notiziario" rel="self"/><title>Ordine degli Avvocati di Genova</title><description>Ultime notizie dall'Ordine degli Avvocati di Genova </description><link>https://ordineavvocatigenova.it/</link><language>it</language><category>news/eventi/ordineavvocatigenova</category><image url="" title="Ordine degli Avvocati di Genova" link="https://ordineavvocatigenova.it/" width="144" height="144"/><managingEditor/><image/><lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 22:15:13 CEST</lastBuildDate><generator>PHP Simple XML</generator><item><title>Corte Costituzionale - processo civile: non &#xE8; incostituzionale la mancata estensione del regolamento di competenza d&#x2019;ufficio all&#x2019;ipotesi di dichiarazione di incompetenza per valore</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/29-05-2026-corte-costituzionale-processo-civile-non-e-incostituzionale-la-mancata-estensione-del-regolamento-di-competenza-dufficio-allipotesi-di-dichiarazione-di-incompetenza-per-valore.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte costituzionale, con la&amp;nbsp;sentenza numero 92, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 45 del codice di procedura civile, nell&amp;rsquo;interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimit&amp;agrave;, costituente diritto vivente, secondo cui il regolamento di competenza d&amp;rsquo;ufficio pu&amp;ograve; essere richiesto nei casi di conflitto negativo di competenza per materia o per territorio inderogabile e non per valore.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli articoli 3, 25, 97 e 111 della Costituzione, sul presupposto che la norma censurata, precludendo al giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta - dopo che quello adito per primo si sia dichiarato incompetente per valore - di richiedere il regolamento d&amp;rsquo;ufficio, anche in caso di declinatoria pronunciata &amp;laquo;dolosamente o con colpa grave&amp;raquo;, consentirebbe al giudice naturale di spogliarsi arbitrariamente della competenza a decidere cause non gradite attribuendola ad altro giudice con una statuizione insindacabile.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha, anzitutto, ritenuto insussistente la lesione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge sancita dall&amp;rsquo;articolo 25 della Costituzione, escludendo che la disposizione scrutinata attribuisca al giudice investito della controversia la possibilit&amp;agrave; di declinare arbitrariamente la competenza per valore, senza che la sua valutazione possa essere sottoposta a controllo.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Al riguardo la sentenza ha ribadito che, a fronte di una pronuncia dichiarativa della incompetenza&amp;nbsp;ratione valoris, la preclusione, per il giudice della riassunzione, di chiedere il regolamento d&amp;rsquo;ufficio consegue pur sempre a un giudizio sulla&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;competenza&amp;nbsp;reso dal primo giudice in base a regole di diritto, giudizio che pu&amp;ograve; essere sottoposto a revisione attraverso il regolamento di competenza a istanza di parte o, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, mediante l&amp;rsquo;appello.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il mancato esperimento di tali rimedi rende la pronuncia di incompetenza incontestabile, rimanendo ferma la individuazione del giudice competente in quello, indicato nel provvedimento declinatorio, davanti al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La disposizione censurata - ha osservato la Corte richiamando la giurisprudenza di legittimit&amp;agrave; - rivela la preoccupazione del legislatore di assicurare l&amp;rsquo;osservanza del &amp;laquo;minimo irrinunciabile&amp;raquo; delle regole di riparto della competenza che attengono alla qualit&amp;agrave; della domanda, accettando, per converso, anche nell&amp;rsquo;ottica della ragionevole durata del processo, che una determinata controversia possa essere trattata da un giudice deputato a conoscerne altre di differente valore.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Per le medesime ragioni sono state escluse sia la possibile disparit&amp;agrave; di trattamento di casi identici, sia la lesione della garanzia del giusto processo sancita dall&amp;rsquo;art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto il consolidamento della competenza&amp;nbsp;ratione valoris&amp;nbsp;in capo al giudice indicato come competente non &amp;egrave; frutto della volont&amp;agrave; insindacabile del giudice dichiaratosi incompetente, ma deriva dalla mancata impugnazione della sua statuizione.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;A sostegno della non fondatezza delle censure di violazione dell&amp;rsquo;articolo 97 della Costituzione, &amp;egrave; stata, infine, richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui tale parametro attiene esclusivamente all&amp;rsquo;ordinamento degli uffici giudiziari e al loro funzionamento&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;sotto l&amp;rsquo;aspetto amministrativo, ed &amp;egrave;, invece, estraneo all&amp;rsquo;esercizio della funzione giurisdizionale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 28 maggio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-29 09:39:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale -coppie omosessuali e pensione di reversibilit&#xE0;</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/29-05-2026-corte-costituzionale-coppie-omosessuali-e-pensione-di-reversibilita.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 91, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l&amp;rsquo;invalidit&amp;agrave; e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell&amp;rsquo;assicurazione per la maternit&amp;agrave; con l&amp;rsquo;assicurazione obbligatoria per la nuzialit&amp;agrave; e la natalit&amp;agrave;), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l&amp;rsquo;attribuzione della pensione di reversibilit&amp;agrave; in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all&amp;rsquo;estero in caso di decesso dell&amp;rsquo;altro componente della coppia verificatosi prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Le questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili,&amp;nbsp;in riferimento agli articoli 2 e 36 e 38, commi secondo e terzo, della Costituzione, nell&amp;rsquo;ambito di un giudizio in cui il superstite di una coppia legata da una relazione omoaffettiva, coniugata all&amp;rsquo;estero, aveva chiesto, dopo il decesso del partner, la condanna dell&amp;rsquo;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a corrispondergli la pensione di reversibilit&amp;agrave;, che gli era stata negata perch&amp;eacute; il decesso del partner era intervenuto anteriormente all&amp;rsquo;entrata in vigore della legge numero 76 del 2016.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sul fondamento della pensione di reversibilit&amp;agrave; spettante al coniuge superstite (sentenza n. 6 del 1980), ha ribadito che non sussiste a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omoaffettive al matrimonio (sentenza n. 138 del 2010, richiamata da ultimo dalle sentenze n. 148 e n. 66 del 2024). Nondimeno, dato atto delle peculiarit&amp;agrave; del caso di specie (ravvisate nella duplice circostanza che tanto il matrimonio all&amp;rsquo;estero quanto il decesso del coniuge assicurato erano avvenuti in epoca anteriore all&amp;rsquo;entrata in vigore della legge numero 76 del 2016 e dunque anteriormente alla possibilit&amp;agrave; di attribuire gli effetti dell&amp;rsquo;unione civile al matrimonio contratto all&amp;rsquo;estero fra cittadini italiani dello stesso sesso), ha ritenuto che, in presenza di una scelta legislativa v&amp;ograve;lta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all&amp;rsquo;estero gli effetti dell&amp;rsquo;unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell&amp;rsquo;attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l&amp;rsquo;unito civilmente, l&amp;rsquo;esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell&amp;rsquo;altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore della legge numero 76 del 2016, nonostante l&amp;rsquo;avvenuta formalizzazione del vincolo all&amp;rsquo;estero, determinasse una ingiustificata disparit&amp;agrave; di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 28 maggio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-29 09:36:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - incostituzionale la disciplina dell&#x2019;imposta sulle successioni quanto alla base imponibile della rendita vitalizia</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/29-05-2026-corte-costituzionale-incostituzionale-la-disciplina-dellimposta-sulle-successioni-quanto-alla-base-imponibile-della-rendita-vitalizia.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;La norma censurata, che disciplina le modalit&amp;agrave; di calcolo dell&amp;rsquo;imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia, &amp;laquo;produce l&amp;rsquo;effetto di &amp;ldquo;distruggere&amp;rdquo; fiscalmente un istituto, come il legato di rendita vitalizia, che si &amp;egrave; tradizionalmente sviluppato anche verso una funzione sociale, rispondendo all&amp;rsquo;esigenza di esprimere,&amp;nbsp;post mortem, vincoli di gratitudine o di solidariet&amp;agrave; verso persone estranee allo stretto ambito familiare ritenute, a vario titolo, meritorie, come&amp;nbsp;caregivers&amp;nbsp;o persone impegnate in attivit&amp;agrave; di solidariet&amp;agrave; sociale o semplicemente bisognose. La norma censurata, in questi termini, sconfina quindi nella manifesta arbitrariet&amp;agrave; e deve essere ricondotta all&amp;rsquo;interno del rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacit&amp;agrave; contributiva&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;Egrave; quanto si legge nella&amp;nbsp;sentenza numero 89&amp;nbsp;depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 17 del decreto legislativo numero 346 del 1990, relativo all&amp;rsquo;imposta di successione - nel testo applicabile prima della modifica di cui all&amp;rsquo;articolo 1, comma 1, lettera&amp;nbsp;r), del decreto legislativo numero 139 del 2024 - nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lettera&amp;nbsp;c), del medesimo articolo, non pu&amp;ograve; essere assunto un saggio legale d&amp;rsquo;interesse inferiore al 2,5 per cento.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La sentenza ha dichiarato altres&amp;igrave; l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; in via consequenziale di altre disposizioni che replicavano il medesimo vizio: l&amp;rsquo;articolo 46 del d.P.R. 131 del 1986, l&amp;rsquo;articolo&amp;nbsp;9, comma 4, del decreto legislativo numero 139 del 2024; gli articoli 50 e 102, comma 4, del decreto legislativo numero 123 del 2025.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La pronuncia ha ricostruito l&amp;rsquo;evoluzione della propria giurisprudenza in tema di capacit&amp;agrave; contributiva, evidenziando che &amp;egrave; stata anche recentemente valorizzata, &amp;laquo;in forza del suo ricollegarsi ai doveri inderogabili di solidariet&amp;agrave;, la funzione sociale che pu&amp;ograve; rivestire l&amp;rsquo;imposizione fiscale&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Tuttavia, ha precisato che tale legame fra i vincoli di solidariet&amp;agrave; e l&amp;rsquo;imposizione fiscale &amp;laquo;non ha mai condotto alla svalutazione del principio di capacit&amp;agrave; contributiva nel senso di renderlo indifferente alla manifestazione di una forza economica&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Da questo punto di vista, la norma censurata, secondo la sentenza, &amp;laquo;produce, nelle descritte condizioni di tassi di interesse inferiori all&amp;rsquo;unit&amp;agrave;, una situazione fiscale che si profila &amp;ldquo;come estrema&amp;rdquo; (sentenza n. 180 del 2025), non solo in quanto determina un effetto che appare, considerata l&amp;rsquo;attuale aspettativa di vita, addirittura deteriore di quello &amp;ldquo;confiscatorio&amp;rdquo; lamentato dal rimettente &amp;ndash; nel senso che l&amp;rsquo;imposizione fiscale pu&amp;ograve; superare largamente il valore del legato &amp;ndash; ma anche del tutto privo di una bench&amp;eacute; minima giustificazione razionale&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La sentenza ha evidenziato che la &amp;laquo;distorsione &amp;egrave; derivata dal fatto che i decreti ministeriali di volta in volta emanati in ragione della variazione del tasso legale degli interessi hanno stabilito i coefficienti di calcolo in modo identico sia per la rendita vitalizia che per l&amp;rsquo;usufrutto vitalizio. Tuttavia, mentre la regola stabilita per la determinazione della base imponibile dell&amp;rsquo;imposta relativa all&amp;rsquo;usufrutto impone una moltiplicazione, al fine di stabilire il valore dell&amp;rsquo;annualit&amp;agrave;, del valore della nuda propriet&amp;agrave; per il tasso di interesse, un&amp;rsquo;analoga previsione difetta per la rendita vitalizia. Per l&amp;rsquo;usufrutto vitalizio, pertanto, la moltiplicazione per il tasso di interesse, quando questo &amp;egrave; inferiore all&amp;rsquo;unit&amp;agrave;, determina una notevole diminuzione dell&amp;rsquo;importo cui applicare il coefficiente&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Invece, in costanza di tassi di interesse inferiori all&amp;rsquo;unit&amp;agrave;, si &amp;egrave; prodotta una tassazione della rendita del tutto sproporzionata.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Emblematica da questo punto di vista &amp;egrave; la descritta vicenda del giudizio principale: la legataria di una rendita di 18.000 euro annui, una signora di settantasette anni, avrebbe dovuto corrispondere subito, a titolo di imposta di successione, la cifra di 216.000 euro, pari a ben dodici annualit&amp;agrave; della rendita; con il risultato paradossale che avrebbe potuto godere della rendita, una volta assolta l&amp;rsquo;imposta, solo a partire da una et&amp;agrave; superiore all&amp;rsquo;attuale aspettativa media di vita.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:start"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 28 maggio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-29 09:35:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - l&#x2019;accesso alle pene sostitutive &#xE8; possibile anche in sede esecutiva, in caso di mancata impugnazione della condanna pronunciata con rito abbreviato</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/22-05-2026-corte-costituzionale-laccesso-alle-pene-sostitutive-e-possibile-anche-in-sede-esecutiva-in-caso-di-mancata-impugnazione-della-condanna-pronunciata-con-rito-abbreviato.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il giudice dell&amp;rsquo;esecuzione, nel ridurre la pena detentiva di un sesto in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in esito al giudizio abbreviato, pu&amp;ograve; applicare in suo luogo una pena sostitutiva al condannato.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Lo ha chiarito la Corte costituzionale con la&amp;nbsp;sentenza numero 87, depositata oggi.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il Tribunale di Nola aveva sollevato questione di legittimit&amp;agrave; costituzionale degli articoli 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, del codice di procedura penale, introdotti dalla riforma della giustizia penale del 2022. Queste norme prevedono uno sconto di pena per il condannato che rinunci al diritto di impugnare la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti con rito abbreviato. Non &amp;egrave; per&amp;ograve; stata espressamente prevista la possibilit&amp;agrave; per il giudice dell&amp;rsquo;esecuzione di sostituire la pena detentiva, quando per effetto dello sconto la pena risulti compresa entro i limiti per l&amp;rsquo;applicazione delle pene sostitutive. Il che, secondo il rimettente, sarebbe contrario ai principi di ragionevolezza e funzione rieducativa della pena.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione, sul presupposto che un&amp;rsquo;interpretazione conforme alla Costituzione della disciplina censurata gi&amp;agrave; consente al giudice dell&amp;rsquo;esecuzione di sostituire la pena in una tale ipotesi, senza che sia necessario per la Corte intervenire con una pronuncia di illegittimit&amp;agrave; costituzionale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Consulta ha sottolineato che questa soluzione si pone in linea con l&amp;rsquo;intenzione del legislatore di potenziare l&amp;rsquo;uso di sanzioni alternative alla detenzione, &amp;ldquo;nella consapevolezza &amp;ndash; da tempo ben chiara alla scienza penalistica &amp;ndash; degli effetti desocializzanti delle pene detentive di breve durata che tendono a ostacolare, anzich&amp;eacute; a favorire, l&amp;rsquo;obiettivo costituzionale della rieducazione del condannato&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La scelta del legislatore del 2022 &amp;ndash; ha osservato la Corte &amp;ndash; &amp;egrave; stata quella di affidare al giudice la valutazione se le pene sostitutive appaiano in concreto pi&amp;ugrave; idonee alla rieducazione del condannato, oltre che in grado di assicurare, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Nel compiere questa valutazione, il giudice deve scegliere, tra le diverse pene sostitutive, quella pi&amp;ugrave; idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libert&amp;agrave; personale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il legislatore ha previsto che la pena possa essere sostituita nei soli casi in cui essa non superi determinati limiti, diversi a seconda della tipologia di pena sostitutiva che viene in considerazione (quattro anni di reclusione per la detenzione domiciliare e la semilibert&amp;agrave;, tre per il lavoro di pubblica utilit&amp;agrave;, uno per la pena pecuniaria). Una volta, allora, che la pena sia ridotta entro questi limiti per effetto dello sconto di pena previsto per il condannato che non impugni la condanna resa in esito al giudizio abbreviato, sarebbe irragionevole e contrario al principio della finalit&amp;agrave; rieducativa delle pene non consentire al giudice dell&amp;rsquo;esecuzione, che procede alla riduzione della pena, di verificare se sussistano le condizioni per sostituire il carcere con una delle pene sostitutive previste dalla legge.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il sistema delle pene sostitutive &amp;ndash; ha osservato la Consulta &amp;ndash; &amp;ldquo;non trascura la necessaria tutela della societ&amp;agrave; (e delle potenziali vittime future) contro il pericolo di commissione di nuovi reati, ma mira a contemperare questo obiettivo (&amp;hellip;) con il principio del minimo sacrificio della libert&amp;agrave; personale: principio, quest&amp;rsquo;ultimo, che impone tanto al legislatore, quanto al giudice della cognizione e poi al giudice di volta in volta competente per la fase esecutiva, di contenere le restrizioni del diritto alla libert&amp;agrave; personale (&amp;hellip;) nei soli limiti in cui esse risultino effettivamente necessarie e proporzionate alla salvaguardia degli interessi individuali e collettivi, parimenti di rilievo costituzionale, tutelati dalle leggi penali&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma,&amp;nbsp;21 maggio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-22 09:04:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - inammissibili le questioni di legittimit&#xE0; costituzionale sulla durata delle misure interdittive per gli amministratori responsabili del dissesto degli Enti Locali</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/20-05-2026-corte-costituzionale-inammissibili-le-questioni-di-legittimita-costituzionale-sulla-durata-delle-misure-interdittive-per-gli-amministratori-responsabili-del-dissesto-degli-enti-locali.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 84, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale sollevate dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria che censuravano la fissit&amp;agrave; della misura interdittiva decennale prevista dall&amp;rsquo;articolo 248, comma 5, del testo unico enti locali, per gli amministratori e i sindaci che hanno contribuito a determinare il dissesto dell&amp;rsquo;ente locale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte costituzionale &amp;ndash; pur rilevando la sproporzione del meccanismo interdittivo consistente nell&amp;rsquo;incandidabilit&amp;agrave; e nel divieto di ricoprire cariche amministrative presso gli enti locali per dieci anni per gli amministratori riconosciuti responsabili di aver contribuito a determinare il dissesto di un ente locale e considerando che &amp;laquo;la fissit&amp;agrave; del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravit&amp;agrave; concreta dei singoli illeciti, che &amp;egrave; in funzione dell&amp;rsquo;ampiezza non solo del distinto grado della responsabilit&amp;agrave; sul piano psicologico (dolo o colpa grave), e del tipo di violazione commessa, ma anche della stessa durata dell&amp;rsquo;incarico o del mandato e dell&amp;rsquo;effettivo contributo causale al dissesto&amp;raquo; &amp;ndash; ha tuttavia ritenuto che la&amp;nbsp;reductio ad legitimitatem&amp;nbsp;non pu&amp;ograve; essere operata dalla Corte, ma spetta, in prima battuta, al legislatore.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha, infatti, evidenziato che le modalit&amp;agrave; con cui ci&amp;ograve; potrebbe avvenire sono molteplici ed espressive di scelte di sistema che riguardano non solo la fissit&amp;agrave; della misura interdittiva, ma anche la sua durata e l&amp;rsquo;eventuale attribuzione alla Corte dei conti del potere &amp;ndash; attualmente limitato alla modulazione della sanzione pecuniaria &amp;ndash; di graduarla, una volta accertata la responsabilit&amp;agrave; del soggetto, a fronte di condotte molteplici che, in diversa misura, contribuiscono a determinare il dissesto dell&amp;rsquo;ente locale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 19 maggio 2026&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-20 08:43:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - non &#xE8; illegittima l&#x2019;applicazione del termine ordinario di prescrizione alla riscossione dei tributi erariali</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/20-05-2026-corte-costituzionale-non-e-illegittima-lapplicazione-del-termine-ordinario-di-prescrizione-alla-riscossione-dei-tributi-erariali.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 85, depositata oggi, la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;articolo 2946 del codice civile, nella parte in cui, secondo il costante orientamento della giurisprudenza che costituisce &amp;ldquo;diritto vivente&amp;rdquo;, si applica alla riscossione dei crediti erariali (IRPEF, IVA, IRES), comportando l&amp;rsquo;estinzione della pretesa tributaria se il fisco resta inerte per un periodo di dieci anni.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Le questioni erano state sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nel giudizio di impugnazione di una cartella esattoriale, deciso in primo grado a favore del contribuente sul rilievo del decorso del termine decennale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;L&amp;rsquo;Agenzia delle entrate aveva impugnato la decisione, ritenendo operante la proroga del termine disposta durante l&amp;rsquo;emergenza pandemica; i giudici d&amp;rsquo;appello hanno invece sollevato le questioni di legittimit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;articolo 2946 c.c., ritenendo meglio applicabile alla fattispecie il termine quinquennale previsto per la riscossione dell&amp;rsquo;IMU, delle sanzioni accessorie alle violazioni tributarie e dei crediti previdenziali.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Secondo la Corte di giustizia, in particolare, l&amp;rsquo;applicazione del termine ordinario determinava un&amp;rsquo;ingiustificata disparit&amp;agrave; di trattamento rispetto alla disciplina della riscossione dell&amp;rsquo;IMU, tale da configurare un ingiustificato privilegio per l&amp;rsquo;amministrazione statale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Era violato, inoltre, il principio di imparzialit&amp;agrave; e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all&amp;rsquo;articolo 97 della Costituzione, poich&amp;eacute; il termine decennale appariva sproporzionato rispetto al brevissimo tempo che normalmente occorre all&amp;rsquo;Erario per interrompere la prescrizione, utilizzando gli strumenti di comunicazione telematica.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Una terza questione, riferita al medesimo principio, evidenziava l&amp;rsquo;anomalia del termine decennale rispetto a un sistema nel quale tutti i termini per l&amp;rsquo;accertamento e la riscossione dei crediti tributari sono quinquennali; mentre una quarta questione, formulata con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, denunziava l&amp;rsquo;irragionevolezza della previsione di un termine di prescrizione doppio rispetto a quello previsto, a pena di decadenza, per l&amp;rsquo;esercizio della potest&amp;agrave; impositiva da parte dell&amp;rsquo;amministrazione finanziaria.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Ancora, la Corte di giustizia tributaria sosteneva che il mantenimento del termine decennale si ponesse in contrasto con la tendenza, manifestata dal legislatore in diversi &amp;agrave;mbiti dell&amp;rsquo;ordinamento, ad abbreviare i termini per il compimento di determinate attivit&amp;agrave;; infine, denunziando la violazione dell&amp;rsquo;articolo 111 della Costituzione, lamentava anche l&amp;rsquo;effetto di una protrazione dei tempi del procedimento di riscossione, anch&amp;rsquo;esso soggetto al principio di ragionevole durata stabilito per i processi.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte costituzionale ha ritenuto tutte le questioni non fondate.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Quanto alla prima, ha evidenziato che quella per i tributi erariali e quella per l&amp;rsquo;IMU costituiscono due tipologie di credito fra loro eterogenee e che, come tali, non possono essere poste in comparazione fra loro; diversamente dalle imposte dovute all&amp;rsquo;erario, infatti, l&amp;rsquo;IMU &amp;egrave; un tributo periodico, che va versato per il solo fatto del decorso del tempo e senza altri accertamenti, cos&amp;igrave; da giustificare l&amp;rsquo;applicazione della prescrizione breve, stabilita per i crediti periodici dall&amp;rsquo;articolo 2948, n. 4), c.c.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Quanto alle questioni formulate in relazione all&amp;rsquo;articolo 97 della Costituzione, la Corte ha poi osservato che la determinazione del termine di prescrizione &amp;egrave; affidata alla discrezionalit&amp;agrave; del legislatore, che in tal senso &amp;egrave; tenuto a bilanciare l&amp;rsquo;interesse dell&amp;rsquo;amministrazione finanziaria a riscuotere il credito con l&amp;rsquo;affidamento che la relativa inerzia pu&amp;ograve; ingenerare nel contribuente; da tale valutazione, pertanto, resta estranea ogni considerazione attinente al tempo necessario per interrompere la prescrizione, ovvero al fatto che, in relazione ad altri incombenti previsti dal sistema tributario o nei giudizi avverso atti della pubblica amministrazione, siano stabiliti termini diversi.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;In relazione alla quinta questione, poi, la Corte ha osservato che la previsione di un termine in s&amp;eacute; non irragionevole esclude che possano essere svolte altre forme di sindacato, in particolare alla luce dell&amp;rsquo;affermata tendenza del legislatore ad abbreviare i termini per il compimento di determinate attivit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Infine, e quanto alla denunziata violazione del principio di ragionevole durata del processo, ha ritenuto tale parametro del tutto non pertinente, poich&amp;eacute; la prescrizione &amp;egrave; istituto di diritto sostanziale.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma,&amp;nbsp;19 maggio 2026&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-20 08:42:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - il trattenimento dello straniero per pretestuosit&#xE0; della domanda di asilo non &#xE8; una sanzione, cui occorra estendere la disciplina penalistica del &#x201C;diritto al silenzio&#x201D;</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/15-05-2026-corte-costituzionale-il-trattenimento-dello-straniero-per-pretestuosita-della-domanda-di-asilo-non-e-una-sanzione-cui-occorra-estendere-la-disciplina-penalistica-del-diritto-al-silenzio.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la&amp;nbsp;sentenza numero 78, depositata oggi, dichiarando non fondata la questione di legittimit&amp;agrave; costituzionale degli articoli 6, comma 5, del decreto legislativo numero 142 del 2015 e 14, comma 4, del decreto legislativo numero 286 del 1998, sollevata dalla Corte d&amp;rsquo;appello di Torino, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Avendo raccolto dal richiedente protezione internazionale, nel corso dell&amp;rsquo;udienza di convalida del trattenimento per pretestuosit&amp;agrave; della domanda di asilo, dichiarazioni giudicate rilevanti ai fini della convalida stessa, il rimettente aveva censurato il combinato disposto delle suddette norme, nella parte in cui non garantisce al trattenuto il c.d. diritto al silenzio, e gli appositi preventivi avvisi, in analogia con la disciplina penalistica.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte costituzionale ha sottolineato che il trattenimento per pretestuosit&amp;agrave; della domanda di asilo &amp;egrave; una misura cautelare, non una sanzione, e che quindi &amp;egrave; improprio riferire ad esso il diritto al silenzio, quale garanzia contro le dichiarazioni auto-indizianti, viceversa necessaria a tutela di chi &amp;egrave; esposto a sanzioni &amp;ndash; formalmente o sostanzialmente &amp;ndash; penali.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Nell&amp;rsquo;illustrare la differenza rispetto alla condizione personale dell&amp;rsquo;indagato o imputato, la sentenza rimarca che &amp;laquo;lo straniero trattenuto in attesa di rimpatrio non &amp;egrave; accusato di un illecito, non &amp;egrave; chiamato a difendersi da un&amp;rsquo;accusa, n&amp;eacute; rischia l&amp;rsquo;irrogazione di una sanzione; piuttosto, qualora si determini alla richiesta di protezione internazionale, &amp;egrave; interessato a ottenere la giusta considerazione della sua vicenda umana, e ha pertanto l&amp;rsquo;onere di esporre tutte le ragioni utili a definirla&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte costituzionale sottolinea che la disciplina dell&amp;rsquo;udienza di convalida del trattenimento assicura all&amp;rsquo;interessato la garanzia della difesa tecnica, altres&amp;igrave; prevedendo la facoltativit&amp;agrave; della sua partecipazione personale all&amp;rsquo;udienza stessa e la spettanza di un adeguato termine di preparazione.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Comunque &amp;ndash; rammenta la sentenza &amp;ndash;, &amp;laquo;nel procedimento di convalida del trattenimento, incidente sulla libert&amp;agrave; della persona, le dichiarazioni rese dall&amp;rsquo;interessato devono essere valutate dal giudice in base al criterio ordinario del prudente apprezzamento, senza automatismi di prova legale, non configurabili in materia di diritti indisponibili&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma,&amp;nbsp;14 maggio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-15 10:41:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - processo penale telematico: non viola la Costituzione la sanzione dell&#x2019;inammissibilit&#xE0; dell&#x2019;impugnazione presentata a un indirizzo pec errato</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/14-05-2026-corte-costituzionale-processo-penale-telematico-non-viola-la-costituzione-la-sanzione-dellinammissibilita-dellimpugnazione-presentata-a-un-indirizzo-pec-errato.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Non &amp;egrave; irragionevole, n&amp;eacute; contrasta con il diritto di difesa, la sanzione processuale dell&amp;rsquo;inammissibilit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;impugnazione presentata all&amp;rsquo;indirizzo PEC dell&amp;rsquo;ufficio giudiziario competente per l&amp;rsquo;impugnazione, anzich&amp;eacute; a quello che ha emesso il provvedimento impugnato.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la&amp;nbsp;sentenza numero 77, depositata oggi, che ha ritenuto non fondata una questione sollevata dalla Corte di cassazione, fornendo per&amp;ograve; alcune precisazioni sulla interpretazione della norma processuale esaminata (il settimo e l&amp;rsquo;ottavo comma dell&amp;rsquo;articolo 87-bis&amp;nbsp;del decreto legislativo numero 150 del 2022, applicabili nel periodo precedente all&amp;rsquo;attivazione del portale del processo telematico).&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Consulta ha anzitutto sottolineato che la riforma del 2022 ha inteso dare impulso alla digitalizzazione del processo penale, la cui urgenza si era manifestata con particolare evidenza durante la pandemia. Questa scelta di sistema comporta il &amp;ldquo;progressivo superamento dei fascicoli cartacei, con conseguente tendenziale azzeramento, a regime, dei tempi connessi alla loro fisica trasmissione da un ufficio all&amp;rsquo;altro (oltre che dalla cancelleria ai singoli giudici), che rappresentano una causa nient&amp;rsquo;affatto secondaria dell&amp;rsquo;eccessiva durata dei procedimenti penali nel nostro Paese&amp;rdquo;. E la ragionevole durata &amp;ndash; ha ricordato la Corte &amp;ndash; &amp;egrave; un &amp;ldquo;connotato identitario della giustizia del processo&amp;rdquo;, oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo di tutte le persone comunque coinvolte in un processo penale.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;L&amp;rsquo;obbligo di presentare l&amp;rsquo;impugnazione in via telematica alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato mira a consentire all&amp;rsquo;ufficio del giudice competente di attestare senza ritardi l&amp;rsquo;irrevocabilit&amp;agrave; della sentenza, se questa non sia stata impugnata, o in caso contrario di trasmettere immediatamente il fascicolo al giudice competente per esaminare l&amp;rsquo;impugnazione. In tal modo, la cancelleria che ha ricevuto l&amp;rsquo;atto non deve pi&amp;ugrave; attendere la possibile ricezione di atti di impugnazione presentati in altre cancellerie e inviati a mezzo posta ordinaria, come accadeva nel vigore della precedente disciplina.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;In armonia con quanto gi&amp;agrave; deciso dalle Sezioni unite della Cassazione su una questione affine, la Corte costituzionale ha precisato che l&amp;rsquo;errore della parte non comporta l&amp;rsquo;inammissibilit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;impugnazione se la cancelleria che ha ricevuto l&amp;rsquo;atto di impugnazione lo trasmette di propria iniziativa in via telematica, entro il termine previsto, all&amp;rsquo;indirizzo PEC della cancelleria del giudice competente. In tal caso, infatti, rimane preservata la &amp;ldquo;continuit&amp;agrave; digitale&amp;rdquo; dell&amp;rsquo;iter processuale, e il cancelliere competente resta in grado di effettuare i controlli sulla regolarit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;atto previsti dalla legge.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;L&amp;rsquo;impugnazione non potr&amp;agrave; invece considerarsi ammissibile nell&amp;rsquo;ipotesi in cui la cancelleria che ha ricevuto per errore l&amp;rsquo;atto lo consegni in forma cartacea all&amp;rsquo;ufficio competente, perch&amp;eacute; questa modalit&amp;agrave; non consente al destinatario di effettuare gli adempimenti previsti dalla legge.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Anche in quest&amp;rsquo;ultimo caso, l&amp;rsquo;inammissibilit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;impugnazione presentata a un indirizzo PEC errato non pu&amp;ograve; ritenersi irragionevolmente lesiva del diritto di difesa, trattandosi comunque di conseguenza chiaramente stabilita dalla legge e agevolmente prevedibile da qualunque avvocato. D&amp;rsquo;altra parte, se &amp;egrave; vero che le conseguenze dell&amp;rsquo;errore del difensore ricadono qui su un interessato incolpevole, &amp;egrave; altrettanto vero che inconvenienti simili possono verificarsi in ogni procedimento in cui sia coinvolto un difensore, alla cui competenza e diligenza nell&amp;rsquo;adempimento del mandato professionale sono sempre affidati i diritti dell&amp;rsquo;assistito.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma,&amp;nbsp;14 maggio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-14 15:56:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - incostituzionale il divieto di prevalenza dell&#x2019;attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/13-05-2026-corte-costituzionale-incostituzionale-il-divieto-di-prevalenza-dellattenuante-della-riparazione-integrale-del-danno-sulla-recidiva-reiterata.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il divieto di accertare in concreto la prevalenza della diminuente della riparazione integrale del danno sull&amp;rsquo;aggravante della recidiva reiterata viola i principi di proporzionalit&amp;agrave; e della finalit&amp;agrave; rieducativa della pena, attribuendo&amp;nbsp;a priori&amp;nbsp;un abnorme rilievo alla richiamata aggravante.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;Egrave; quanto si legge nella&amp;nbsp;sentenza numero 72, depositata oggi, che ha dichiarato l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell&amp;rsquo;attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Secondo la Corte, il richiamato divieto non consente al giudice di valorizzare adeguatamente la diminuente in esame anche nelle ipotesi in cui la rimozione degli effetti civili pregiudizievoli attenua grandemente il&amp;nbsp;vulnus&amp;nbsp;cagionato dal reato.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Inoltre, la medesima preclusione impedisce all&amp;rsquo;attenuante della riparazione integrale del danno, che ha la finalit&amp;agrave; di incentivare un comportamento virtuoso, di dispiegare appieno i propri effetti.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Infine, se &amp;egrave; vero che la recidiva reiterata &amp;egrave; focalizzata sul comportamento del reo antecedente al compimento dell&amp;rsquo;illecito, in quanto indice di un&amp;rsquo;insensibilit&amp;agrave; alla deterrenza penale, non si pu&amp;ograve; escludere&amp;nbsp;a priori&amp;nbsp;un giudizio di prevalenza su di essa della diminuente della riparazione integrale del danno che, alla luce del comportamento del reo tenuto dopo la commissione dell&amp;rsquo;illecito, potrebbe in concreto evidenziare anche un ravvedimento e una minore pericolosit&amp;agrave; sociale.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 12 maggio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-13 10:20:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - non &#xE8; precluso al debitore presentare l&#x2019;istanza di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/13-05-2026-corte-costituzionale-non-e-precluso-al-debitore-presentare-listanza-di-esdebitazione-subito-dopo-la-chiusura-della-procedura-di-liquidazione-giudiziale.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;La previsione secondo cui il tribunale, nell&amp;rsquo;ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, dichiara l&amp;rsquo;esdebitazione, su istanza di parte, &amp;laquo;contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura&amp;raquo; (articolo 281, comma 1, Codice della crisi dell&amp;rsquo;impresa), correttamente interpretata, non v&amp;igrave;ola l&amp;rsquo;articolo 76 della Costituzione.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;Egrave; quanto ha deciso la Corte costituzionale con la&amp;nbsp;sentenza numero 74, depositata oggi, escludendo il contrasto della citata disposizione con il principio direttivo indicato nell&amp;rsquo;articolo 8, comma 1, lettera&amp;nbsp;a), della legge di delega numero 155 del 2017, in base al quale il Governo avrebbe dovuto &amp;laquo;prevedere per il debitore la possibilit&amp;agrave; di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura (&amp;hellip;)&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte premette che, in linea con la sua costante giurisprudenza, per verificare la conformit&amp;agrave; della norma delegata rispetto a quella delegante, occorre accertare se l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; del legislatore delegato, nell&amp;rsquo;esercizio del margine di discrezionalit&amp;agrave; che gli compete nell&amp;rsquo;attuazione della legge di delega, si sia inserita in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante, nell&amp;rsquo;alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa, senza contrastare con gli indirizzi generali desumibili da questa.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Nella specie, la disposizione censurata, introdotta dal legislatore delegato, si inserisce in un contesto normativo costituito dalla legge numero 155 del 2017 recante la delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell&amp;rsquo;insolvenza, cui ha fatto seguito il codice della crisi di impresa e dell&amp;rsquo;insolvenza contenuto nel decreto legislativo numero 14 del 2019 e nei successivi decreti correttivi. In tale contesto, l&amp;rsquo;istituto della esdebitazione &amp;ndash; e cio&amp;egrave; della liberazione del debitore dai crediti rimasti insoddisfatti nell&amp;rsquo;ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata &amp;ndash; mira a ricollocare utilmente il debitore all&amp;rsquo;interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, nel solco del diritto dell&amp;rsquo;Unione europea.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;In particolare, la legge delega numero 155 del 2017 rivela &amp;ndash; come si evince dai lavori preparatori &amp;ndash; l&amp;rsquo;impellenza di intervenire sul settore per recepire le sollecitazioni provenienti dall&amp;rsquo;Unione europea in vista dell&amp;rsquo;obiettivo, successivamente specificato dalla direttiva 2019/1023/UE (Insolvency), di consentire agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di beneficiare di una seconda opportunit&amp;agrave;, mediante l&amp;rsquo;esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, comunque non superiore a tre anni dalla chiusura della procedura, e sulla base di un&amp;rsquo;unica procedura.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte sottolinea che &amp;egrave; il principio del&amp;nbsp;favor debitoris&amp;nbsp;a giustificare sia la previsione in base alla quale il debitore che ha presentato l&amp;rsquo;istanza in corso di procedura ha il diritto di conseguire l&amp;rsquo;esdebitazione gi&amp;agrave; &amp;laquo;al momento della chiusura&amp;raquo; della medesima (articolo 279, comma 1, cod. crisi d&amp;rsquo;impresa), se antecedente al decorso di tre anni dall&amp;rsquo;apertura della stessa, sia il principio direttivo di cui all&amp;rsquo;articolo 8 della legge delega numero 155 del 2019, che impegnava il legislatore delegato a prevedere la possibilit&amp;agrave;, per il debitore, di presentare l&amp;rsquo;istanza di esdebitazione &amp;laquo;subito dopo&amp;raquo; la chiusura della procedura.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;In questo quadro, il censurato articolo 281, comma 1, cod. crisi d&amp;rsquo;impresa, l&amp;agrave; dove dispone che il tribunale, su istanza di parte, dichiara inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti, &amp;laquo;contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura&amp;raquo;, va inteso nel senso di fare riferimento a una &amp;ldquo;contestualit&amp;agrave; logica&amp;rdquo; piuttosto che strettamente &amp;ldquo;cronologica&amp;rdquo;. Tale contestualit&amp;agrave; sussiste non solo quando il tribunale, avendo ricevuto l&amp;rsquo;istanza del debitore prima della conclusione della procedura, provveda all&amp;rsquo;esdebitazione direttamente con il decreto di chiusura della stessa, ma anche quando, ove l&amp;rsquo;istanza sia stata presentata &amp;laquo;subito dopo&amp;raquo; la chiusura, il tribunale pronunci l&amp;rsquo;esdebitazione con un successivo decreto, all&amp;rsquo;esito di un sub-procedimento svolto pur sempre nell&amp;rsquo;ambito della liquidazione giudiziale.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;L&amp;rsquo;&amp;ldquo;unicit&amp;agrave; della procedura&amp;rdquo; richiesta dal diritto UE ricorre, infatti, &amp;ndash; afferma la Corte &amp;ndash; &amp;laquo;sicuramente quando detta istanza sia presentata prima che il decreto di chiusura acquisti efficacia, secondo quanto dispone l&amp;rsquo;articolo 235, comma 4, cod. crisi d&amp;rsquo;impresa, ma anche tutte le volte in cui la presentazione della medesima abbia luogo nel periodo di ultrattivit&amp;agrave; degli organi della procedura concorsuale&amp;raquo;. In tal modo, in armonia con il diritto dell&amp;rsquo;Unione europea, &amp;egrave; garantita, a un tempo, la &amp;laquo;maggiore tempestivit&amp;agrave; possibile della esdebitazione (posto che &amp;egrave; nell&amp;rsquo;interesse del debitore formulare l&amp;rsquo;istanza al pi&amp;ugrave; presto) e un&amp;rsquo;adeguata tutela dei creditori, che comunque non rimangono esposti sine die a una situazione di incertezza&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;In conclusione, tuttavia, la Corte rileva che, considerata la delicatezza degli interessi in gioco,&amp;nbsp; un eventuale intervento del legislatore di riassetto della disciplina in esame potrebbe meglio &amp;laquo;contemperare, nell&amp;rsquo;ottica prioritaria del&amp;nbsp;favor debitoris, il pieno esplicarsi del diritto a presentare l&amp;rsquo;istanza di esdebitazione con l&amp;rsquo;esigenza dell&amp;rsquo;individuazione di un lasso temporale pi&amp;ugrave; definito, tenendo conto di tutte le possibili implicazioni sistematiche, nell&amp;rsquo;esercizio della sua ampia discrezionalit&amp;agrave; nella conformazione degli istituti processuali&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma,&amp;nbsp;12 maggio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-13 10:17:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item></channel></rss>
