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<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><atom:link href="https://ordineavvocatigenova.it/rss" rel="self"/><title>Ordine degli Avvocati di Genova</title><description>Ultime notizie dall'Ordine degli Avvocati di Genova </description><link>https://ordineavvocatigenova.it/</link><language>it</language><category>news/eventi/ordineavvocatigenova</category><image url="" title="Ordine degli Avvocati di Genova" link="https://ordineavvocatigenova.it/" width="144" height="144"/><managingEditor/><image/><lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 02:55:09 CEST</lastBuildDate><generator>PHP Simple XML</generator><item><title>COA - chiusura uffici venerd&#xEC; 8 maggio</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/27-04-2026-coa-chiusura-uffici-venerdi-8-maggio.html</link><description>&lt;p&gt;A causa delle modifiche alla viabilit&amp;agrave; nei giorni dell&amp;#39;Adunata degli Alpini, che comporteranno importanti limitazioni nelle zone adiacenti all&amp;#39;accesso alle sedi dell&amp;#39;Ordine, gli uffici rimarranno chiusi per l&amp;#39;intera giornata&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-04-30 15:11:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - la Corte Costituzionale respinge le questioni di legittimit&#xE0; costituzionale relative al decreto-legge 36/2025 in materia di cittadinanza</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/30-04-2026-corte-costituzionale-la-corte-costituzionale-respinge-le-questioni-di-legittimita-costituzionale-relative-al-decreto-legge-362025-in-materia-di-cittadinanza.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 63, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, aventi ad oggetto l&amp;rsquo;articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, recante &amp;laquo;Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza&amp;raquo;, che ha introdotto l&amp;rsquo;articolo 3-bis&amp;nbsp;nella legge numero 91 del 1992.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Tale disposizione stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata per filiazione&amp;nbsp;della cittadinanza, &amp;laquo;e&#x300; considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi &amp;egrave; nato all&amp;rsquo;estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed &amp;egrave; in possesso di altra cittadinanza&amp;raquo;, a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino &amp;egrave; riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; b) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; c) un genitore o adottante e&#x300; stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all&amp;#39;acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte, in particolare, ha dichiarato non fondata la censura con la quale il Tribunale di Torino, invocando l&amp;rsquo;articolo 3 della Costituzione, denunciava la lesione dei diritti quesiti. Secondo il Giudice costituzionale, l&amp;rsquo;articolo 3-bis&amp;nbsp;configura una preclusione originaria all&amp;rsquo;acquisto della cittadinanza italiana per gli stranieri nati all&amp;rsquo;estero, e non una revoca. La trama dei principi costituzionali converge nella configurazione del popolo come una comunit&amp;agrave; legata da vincoli effettivi tra i suoi membri e la norma censurata realizza un bilanciamento non irragionevole fra il principio di effettivit&amp;agrave; della cittadinanza e l&amp;rsquo;affidamento dei destinatari, considerato che essa non incide su posizioni consolidate, cio&amp;egrave; sullo&amp;nbsp;status&amp;nbsp;e sui diritti di chi &amp;egrave; gi&amp;agrave; stato riconosciuto come cittadino italiano, e neanche sulla posizione di chi ha presentato la domanda o ha ricevuto l&amp;rsquo;appuntamento. Inoltre, il decreto-legge numero 36 del 2025 ha carattere &amp;ldquo;correttivo&amp;rdquo; rispetto alla disciplina precedente e contiene misure &amp;ldquo;compensative&amp;rdquo;, allo scopo di facilitare l&amp;rsquo;ingresso in Italia e l&amp;rsquo;ottenimento della cittadinanza italiana da parte degli stranieri di origine italiana.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha dichiarato non fondata anche la questione sollevata per violazione dell&amp;rsquo;articolo 9 del Trattato sull&amp;rsquo;Unione europea (TUE) e dell&amp;rsquo;articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell&amp;rsquo;Unione europea (TFUE), che attribuiscono la cittadinanza dell&amp;#39;Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Il giudice&amp;nbsp;a quo&amp;nbsp;invocava una giurisprudenza della Corte di giustizia in base alla quale le norme privative della cittadinanza devono prevedere un esame individuale delle conseguenze prodotte sulla vita degli interessati, in attuazione del principio di proporzionalit&amp;agrave;. Secondo la Corte costituzionale, tale giurisprudenza riguarda casi in cui uno Stato membro ha privato un soggetto di uno&amp;nbsp;status&amp;nbsp;(di cittadino nazionale e, dunque, europeo) accertato, incidendo quindi su diritti concretamente esercitabili dallo stesso soggetto: il che non accade per il censurato articolo 3-bis.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha altres&amp;igrave; dichiarato inammissibile la questione sollevata per violazione dell&amp;rsquo;articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell&amp;rsquo;uomo del 1948, secondo il quale &amp;laquo;[n]essun individuo potra&#x300; essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, ne&#x301; del diritto di mutare cittadinanza&amp;raquo;. La Corte ha rilevato che tale Dichiarazione non &amp;egrave; un atto internazionale vincolante e che il rimettente non spiega perch&amp;eacute; da essa discenderebbe un obbligo internazionale, idoneo ad &amp;ldquo;attivare&amp;rdquo; l&amp;rsquo;articolo 117, primo comma, della Costituzione.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Infine, &amp;egrave; stata dichiarata inammissibile la questione sollevata per violazione dell&amp;rsquo;articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla CEDU, secondo il quale &amp;laquo;[n]essuno puo&#x300; essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui e&#x300; cittadino&amp;raquo;. Secondo la Corte, l&amp;rsquo;articolo 3 garantisce il diritto di restare o entrare nel territorio dello Stato di cui si &amp;egrave; cittadini, non quello di avere o conservare la cittadinanza. Il rimettente non argomenta la pertinenza dell&amp;rsquo;articolo 3, comma 2, rispetto alle norme censurate.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma,&amp;nbsp;30 aprile 2026&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-04-30 15:09:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - non &#xE8; illegittima la mancata previsione dell&#x2019;incompatibilit&#xE0; del giudice dell&#x2019;udienza predibattimentale che giudica con rito abbreviato un imputato per rissa dopo aver disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti di altri coimputati</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/30-04-2026-corte-costituzionale-non-e-illegittima-la-mancata-previsione-dellincompatibilita-del-giudice-delludienza-predibattimentale-che-giudica-con-rito-abbreviato-un-imputato-per-rissa-dopo-aver-disposto-la-prosecuzione-del-giudizio-nei-confronti-di-altri-coimputati.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 64, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l&amp;rsquo;incompatibilit&amp;agrave; a decidere in sede di giudizio abbreviato, nei confronti di un soggetto imputato del reato di rissa, del giudice dell&amp;rsquo;udienza predibattimentale che abbia in precedenza disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti di altri coimputati del medesimo reato.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Ad avviso del rimettente la decisione in ordine alla prosecuzione del giudizio assunta nei confronti dei coimputati coinvolti nella rissa, implicando una valutazione di merito dell&amp;rsquo;ipotesi accusatoria, con riferimento ad un reato contestato a pi&amp;ugrave; persone necessariamente in concorso tra loro, doveva ritenersi idonea a pregiudicare la terziet&amp;agrave; e l&amp;rsquo;imparzialit&amp;agrave; del giudice chiamato a giudicare successivamente, con il rito abbreviato, un altro dei coimputati.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha rilevato che il giudizio in esame concerneva un&amp;rsquo;ipotesi di reato a cosiddetto concorso necessario, per il cui perfezionamento &amp;egrave; richiesta la partecipazione di un numero minimo di persone (nella specie tre). In tali ipotesi, ove la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la configurabilit&amp;agrave; del reato, la valutazione di tale posizione pu&amp;ograve; determinare l&amp;rsquo;incompatibilit&amp;agrave; nel successivo processo a carico del medesimo concorrente.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha ritenuto, tuttavia, che l&amp;rsquo;incompatibilit&amp;agrave; non &amp;egrave; ravvisabile in astratto, con riferimento alla natura di reato a concorso necessario, ma pu&amp;ograve; discendere solo dalla concreta valutazione della posizione dell&amp;rsquo;imputato come imprescindibile per configurare il reato. Circostanza questa non sussistente nel caso in esame, non essendo la posizione dell&amp;rsquo;imputato nel rito abbreviato indispensabile ai fini della configurazione della fattispecie criminosa, dal momento che il provvedimento di prosecuzione del giudizio concerneva gi&amp;agrave; cinque persone.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma,&amp;nbsp;30 aprile 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-04-30 15:08:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - non &#xE8; costituzionalmente illegittima la norma che, per il passato, non richiede l&#x2019;iscrizione all&#x2019;&#x201C;albo dei riscossori&#x201D; alle societ&#xE0; di progetto costituite da soggetti gi&#xE0; iscritti</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/30-04-2026-corte-costituzionale-non-e-costituzionalmente-illegittima-la-norma-che-per-il-passato-non-richiede-liscrizione-allalbo-dei-riscossori-alle-societa-di-progetto-costituite-da-soggetti-gia-iscritti.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;Egrave; stata dunque l&amp;rsquo;esigenza di applicare le disposizioni rilevanti a una fattispecie prima mai verificatasi a indurre l&amp;rsquo;intervento di interpretazione autentica, che quindi non solo &amp;egrave; genuinamente tale, ma nemmeno sconta la distanza nel tempo indicata dal remittente&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Cos&amp;igrave; si legge nella&amp;nbsp;sentenza numero 62, depositata oggi, con cui la Corte ha deciso le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 3, comma 14-septies, del decreto-legge numero 202 del 2024, convertito, con modificazioni, nella legge numero 15 del 2025, di interpretazione autentica di due previsioni in materia di affidamento a terzi delle attivit&amp;agrave; di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e di iscrizione nell&amp;rsquo;albo dei soggetti privati abilitati a effettuarle.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, dubitando della effettiva portata interpretativa della disposizione, aveva sollevato le questioni ritenendola una norma innovativa e retroattiva lesiva di plurimi parametri costituzionali.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La sentenza ha respinto tutte le censure precisando che in un contesto in cui &amp;laquo;l&amp;rsquo;interpretazione delle disposizioni in materia di iscrizione all&amp;rsquo;albo si presentava in termini problematici con riferimento alle societ&amp;agrave; di progetto, il legislatore ha dunque inteso chiarirne il significato con la disposizione censurata, individuandone uno corrispondente a quello gi&amp;agrave; emerso nella, pur quantitativamente limitata, giurisprudenza&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Ha quindi riconosciuto il genuino carattere di interpretazione autentica della disposizione censurata.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La sentenza ha altres&amp;igrave; escluso che &amp;laquo;l&amp;rsquo;effetto di retroattivit&amp;agrave; impropria, che si accompagna alla norma censurata, contrasti con i limiti generali al rispetto dei quali anche le norme autenticamente interpretative sono tenute&amp;raquo;. Ci&amp;ograve; in quanto &amp;laquo;il significato dalla stessa fornito, che, in sostanza, non richiede alla societ&amp;agrave; di progetto una &amp;ldquo;duplicazione&amp;rdquo; della iscrizione all&amp;rsquo;albo, non collide con il principio di ragionevolezza. Tale significato esprime, infatti, un&amp;rsquo;interpretazione di sistema in base alla quale il socio iscritto all&amp;rsquo;albo, che quindi detiene quei requisiti tecnici, di professionalit&amp;agrave; e di onorabilit&amp;agrave; che sono particolarmente importanti nell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; in esame, deve mantenere la propria presenza nella societ&amp;agrave; di progetto&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;In questo senso, la Corte ha sottolineato che, &amp;laquo;anche nella peculiare materia dell&amp;rsquo;accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, il ricorso alla finanza di progetto come forma di affidamento della concessione richiede la perdurante presenza nella societ&amp;agrave; di progetto del socio aggiudicatario della gara, in quanto iscritto all&amp;rsquo;albo, cos&amp;igrave; da garantire all&amp;rsquo;ente concedente la idoneit&amp;agrave; professionale del soggetto, socio della societ&amp;agrave; di progetto, al quale il servizio &amp;egrave; stato affidato&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La sentenza ha altres&amp;igrave; escluso la violazione dell&amp;rsquo;articolo 77 della Costituzione, rilevando che i contenuti della disposizione censurata, inclusa la previsione di interpretazione autentica, sono coerenti con le finalit&amp;agrave; del decreto-legge &amp;ldquo;milleproroghe&amp;rdquo; nella quale essa &amp;egrave; stata inserita in sede di conversione in legge.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma,&amp;nbsp;30 aprile 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-04-30 15:05:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - edilizia: illegittima la disciplina toscana sui mutamenti di destinazione d&#x2019;uso degli immobili poich&#xE9; in contrasto con le norme statali sugli oneri di urbanizzazione</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/30-04-2026-corte-costituzionale-edilizia-illegittima-la-disciplina-toscana-sui-mutamenti-di-destinazione-duso-degli-immobili-poiche-in-contrasto-con-le-norme-statali-sugli-oneri-di-urbanizzazione.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 61, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l&amp;rsquo;incostituzionalit&amp;agrave; della legge della Regione Toscana numero 51 del 2025 nella parte in cui disciplina i mutamenti di destinazione d&amp;rsquo;uso degli immobili in modo non conforme ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale di riferimento (art. 23-ter&amp;nbsp;del Testo Unico dell&amp;rsquo;Edilizia), incidendo illegittimamente sugli oneri di urbanizzazione, sui poteri dei Comuni e sui termini di applicazione.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 3, commi 1 e 2, e 36 della richiamata legge regionale toscana, ritenendoli in contrasto con l&amp;rsquo;articolo 117 della Costituzione, sia con riferimento alla competenza statale &amp;laquo;determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali&amp;raquo; (art. 117, secondo comma, lettera&amp;nbsp;m,&amp;nbsp;Cost.), sia con riferimento ai principi fondamentali in materia di &amp;laquo;governo del territorio&amp;raquo;, dettati dall&amp;rsquo;articolo 23-ter&amp;nbsp;del Testo unico edilizia, per come modificato dal cosiddetto decreto &amp;ldquo;Salva Casa&amp;rdquo; (d.l. n. 69 del 2024).&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;Con una prima censura, lo Stato ha impugnato la disciplina regionale nella parte in cui, per i mutamenti di destinazione d&amp;rsquo;uso &amp;ldquo;verticale&amp;rdquo;, mantiene l&amp;rsquo;obbligo di corresponsione anche degli oneri di urbanizzazione primaria, in contrasto con la disciplina statale che prevede il solo riferimento agli oneri di urbanizzazione secondaria e non richiede il reperimento di ulteriori aree per servizi o parcheggi.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;Secondo il ricorrente, la normativa statale &amp;egrave; ispirata a una logica di semplificazione e riduzione degli oneri che il legislatore regionale avrebbe disatteso.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;La sentenza ha ritenuto fondata la questione, affermando che la disciplina degli oneri di urbanizzazione rientra nei principi fondamentali della materia &amp;laquo;governo del territorio&amp;raquo; e che la normativa statale, nel prevedere il solo riferimento agli oneri di urbanizzazione secondaria, si colloca in un sistema coerente con la natura dei mutamenti di destinazione d&amp;rsquo;uso in aree gi&amp;agrave; urbanizzate. La disposizione regionale, al contrario, consentendo di mantenere anche gli oneri di urbanizzazione primaria, si pone in contrasto con tale assetto.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;&amp;Egrave; stata accolta anche la seconda censura, relativa alla previsione regionale che attribuisce ai Comuni la possibilit&amp;agrave; di stabilire, nei propri strumenti urbanistici, non solo &amp;ldquo;condizioni&amp;rdquo; ma anche &amp;ldquo;limitazioni&amp;rdquo; ai mutamenti di destinazione d&amp;rsquo;uso.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;La Corte ha chiarito che le &amp;ldquo;limitazioni&amp;rdquo; si distinguono dalle &amp;ldquo;condizioni&amp;rdquo; per un maggiore grado di incisivit&amp;agrave; sul diritto di propriet&amp;agrave; e ampliano indebitamente il margine di intervento comunale rispetto al modello delineato dalla normativa statale, alterando cos&amp;igrave; il bilanciamento fissato dal legislatore statale in materia di &amp;laquo;governo del territorio&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;Infine, la pronuncia ha dichiarato l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; costituzionale anche della disciplina regionale transitoria. La legge toscana, infatti, subordinava l&amp;rsquo;applicazione della normativa statale sull&amp;rsquo;uso degli immobili all&amp;rsquo;approvazione, entro due anni, di varianti urbanistiche comunali o di appositi atti di adeguamento. La sentenza ha rilevato che la disciplina statale prevede invece un&amp;rsquo;applicazione diretta e immediata delle nuove disposizioni, coerente con la finalit&amp;agrave; di semplificazione, ed &amp;egrave; rivolta a tutti i soggetti dell&amp;rsquo;ordinamento, senza necessit&amp;agrave; di mediazione da parte della pianificazione comunale. Il differimento previsto dalla legge regionale &amp;egrave; stato quindi ritenuto illegittimo.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;Sono rimaste assorbite le ulteriori censure relative alla competenza statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma,&amp;nbsp;30 aprile 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-04-30 14:59:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - appalti pubblici regionali: &#xE8; illegittima la norma della Regione Toscana che prevede quale criterio premiale di gara l&#x2019;applicazione di un trattamento economico minimo in favore dei lavoratori</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/30-04-2026-corte-costituzionale-appalti-pubblici-regionali-e-illegittima-la-norma-della-regione-toscana-che-prevede-quale-criterio-premiale-di-gara-lapplicazione-di-un-trattamento-economico-minimo-in-favore-dei-lavoratori.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 60, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l&amp;rsquo;articolo 1 della legge della Regione Toscana numero 30 del 2025, che prevede l&amp;rsquo;introduzione nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali di un criterio premiale consistente nell&amp;rsquo;applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all&amp;rsquo;articolo 117, comma 2, lettera&amp;nbsp;e), della Costituzione.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Pur riconoscendo che la tutela della concorrenza non pu&amp;ograve; essere considerata un&amp;nbsp;passpartout&amp;nbsp;che giustifichi l&amp;rsquo;attrazione indiscriminata di ogni intervento legislativo alla competenza esclusiva statale, escludendo&amp;nbsp;a priori&amp;nbsp;le competenze legislative regionali, la Corte ha tuttavia ritenuto che, nello specifico ambito dei contratti pubblici, l&amp;rsquo;uniformit&amp;agrave; di disciplina rappresenta, in quanto tale, un criterio da osservare, perch&amp;eacute; differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. E se &amp;egrave; vero che la disciplina dei contratti pubblici interseca molteplici interessi, tra cui obiettivi di protezione sociale, di tutela dei lavoratori, di sostenibilit&amp;agrave; ambientale, &amp;egrave; vero altres&amp;igrave; che spetta al legislatore statale definire il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e gli altri interessi pubblici meritevoli di protezione.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha quindi ritenuto che il modello del rinvio, anche per gli appalti di servizi, alla contrattazione qualificata &amp;ndash; delineato dall&amp;rsquo;articolo 11 del codice dei contratti pubblici &amp;ndash; pur non esaurendo il novero delle soluzioni possibili per dare attuazione ai principi del trattamento retributivo proporzionato e sufficiente, rappresenti, sotto il profilo del riparto della competenza legislativa, il punto di equilibrio attualmente configurato dal legislatore statale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il criterio premiale introdotto dalla Regione Toscana, in quanto idoneo a produrre effetti diretti sull&amp;rsquo;esito delle gare e, indirettamente, sulla scelta degli operatori economici di parteciparvi, si discosta dall&amp;rsquo;indicato punto di equilibrio e incide sulla concorrenzialit&amp;agrave; del mercato, ponendosi cos&amp;igrave; in contrasto con l&amp;rsquo;articolo 117, secondo comma, lettera&amp;nbsp;e), della Costituzione.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 30 aprile 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-04-30 14:58:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Tribunale di Sorveglianza Genova - Udienza del 6 maggio 2026</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/30-04-2026-tribunale-di-sorveglianza-genova-udienza-del-6-maggio-2026.html</link><description/><pubDate>2026-04-30 13:41:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte di Appello di Genova II sez. Penale - udienze del 4 maggio 2026</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/30-04-2026-corte-di-appello-di-genova-ii-sez-penale-udienze-del-4-maggio-2026.html</link><description/><pubDate>2026-04-30 13:39:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Cassa Forense - elenco dei bandi assistenziali</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/30-04-2026-cassa-forense-elenco-dei-bandi-assistenziali.html</link><description/><pubDate>2026-04-30 10:44:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Inaugurazione Anno Giudiziario Corte di Giustizia Tributaria 2026 - intervento dell'Avv. Lovisolo in rappresentanza dell'Ordine di Genova</title><link>https://www.ordineavvocatigenova.it/news/29-04-2026-inaugurazione-anno-giudiziario-corte-di-giustizia-tributaria-2026.html</link><description/><pubDate>2026-04-29 16:59:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item></channel></rss>
