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Regolamento dei difensori di ufficio (in vigore dal 4 settembre 2006).
Riunione del 15 Giugno 2006
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“REGOLAMENTO DEI DIFENSORI D’UFFICIO”
ISCRIZIONE ALLE LISTE
1. I difensori d’ufficio, così come stabilito dalla L. 6/3/2001 n. 60, sono individuati sulla base delle relative liste predisposte e tenute dal Consiglio dell’Ordine.
2. L’iscrizione alle liste dei difensori d’ufficio è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Consiglio dell’Ordine ed alla valutazione della stessa da parte del Consiglio stesso che, su parere della Commissione consigliare all’uopo istituita, valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti (Art. 12 e 13 del Codice Deontologico e art. 29, c. 1 bis Disp. Att. c.p.p.) e degli attestati eventualmente necessari per accedere a tali liste.
FORMAZIONE E MODIFICHE ALLE LISTE
3. Il Consiglio dell’Ordine provvederà all’inserimento dei nominativi degli Avvocati e dei Praticanti iscritti allo Speciale Registro dei Patrocinatori nelle liste dei difensori d’ufficio seguendo i criteri conseguenti alle loro richieste, abilitazioni ed attestazioni.
4. La valutazione delle domande concernenti l’inserimento, le modifiche, la cancellazione e la sospensione degli Avvocati e dei Patrocinatori nelle varie liste avverrà con cadenza trimestrale e, comunque, in tempo utile per poter inserire tali variazioni nella tabella trimestrale di turnazione immediatamente successiva a quella della domanda. La Segreteria del Consiglio dell’Ordine provvederà a comunicare con apposita affissione all’interno dei locali del Consiglio i termini di scadenza per la presentazione delle domande.
SOSPENSIONE DALLE LISTE
5. Al difensore d’ufficio iscritto, salvo comprovate e/o documentate ragioni, non è consentito chiedere la sospensione dalla turnazione.
6. A parziale deroga del punto 5., è consentita la richiesta di sospensione dalla turnazione per un periodo massimo di trenta giorni, anche non consecutivi, nel periodo c.d. feriale, vale a dire dal 15 luglio al 15 settembre di ciascun anno.
7. Eventuali richieste di sospensione dalla turnazione non previste dai punti 5. e 6. comporteranno l’automatica sospensione dalla turnazione per l’intero trimestre di riferimento del periodo indicato nella richiesta e per il trimestre immediatamente successivo; quanto precede si rende necessario al fine di tutelare gli altri iscritti che, altrimenti, verrebbero penalizzati - dall’automatismo del sistema informatico operativo utilizzato – con il reinserimento del nominativo al termine del più breve periodo di sospensione richiesto.
DIRITTI, DOVERI, TURNI E SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D’UFFICIO
8. Il difensore d’ufficio è equiparato al difensore di fiducia e “cessa dalle sue funzioni” solo “ se viene nominato un difensore di fiducia” (art. 97 c.6 c.p.p.) con il consequenziale obbligo di adempiere ai suoi doveri defensionali - così come stabiliti all’Art. 11 del Codice Deontologico - dall’atto della nomina alla sentenza definitiva e, pertanto, deve essere garantita per tutte le fasi procedimentali fino al passaggio in giudicato della sentenza. Qualora il difensore di ufficio non sia legittimato ad adempiere all’incarico assegnatoli deve tempestivamente avvertire il Giudice ed il Consiglio dell’Ordine.
9. La difesa d’ufficio deve essere svolta con impegno, diligenza e sollecitudine (art. 8 e 38 del Codice Deontologico). I difensori iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio hanno l’obbligo di rendersi reperibili telefonicamente, nei giorni in cui risulta di turno secondo le tabelle, dalle ore 0 alle ore 24 rilasciando, al momento dell’iscrizione il maggior numero di recapiti telefonici (studio, cellulare, abitazione, ecc.); nel caso sia richiesta la sua presenza, deve essere in grado di raggiungere gli Uffici Giudiziari in tempi ragionevoli.
10. Per l’individuazione del difensore d’ufficio si ricorre al criterio della rotazione giornaliera nell’ipotesi di urgente e necessaria assistenza a persone detenute, arrestate, fermate o catturate; si ricorre, altresì, al criterio della rotazione giornaliera con turni di reperibilità in tutti i casi in cui si debba provvedere con urgenza alla individuazione o sostituzione di un difensore fiduciario.
11. La Segreteria del Consiglio dell’Ordine redige ed inoltra, con cadenza trimestrale, i turni all’Ufficio Centralizzato Distrettuale, al quale le Autorità Giudiziarie, tramite accesso al sistema informatico, faranno riferimento per individuare il nominativo del difensore d’ufficio.
12. Il momento della richiesta verso l’Ufficio Centralizzato da parte dell’Ufficio Giudiziario interessato determina l’individuazione del difensore d’ufficio.
13. Qualora il difensore d’ufficio designato si trovi nell’assoluta impossibilità ad adempiere all’incarico ricevuto a causa di un legittimo impedimento ha l’obbligo di ricercare e nominare un sostituto affinché possa essere compiuto l’atto per il quale era stato nominato (Art. 38 I del Codice Deontologico).
14. Qualora, da parte del Giudice o per la delega di cui al punto 9., venga effettuata una sostituzione in udienza il difensore dovrà farne dare formale atto nel verbale e, cessato l’impedimento, le fasi successive dovranno essere seguite da difensore sostituito il quale, se retribuito per la prestazione professionale, dovrà corrispondere al sostituto gli onorari per l’attività svolta in base alla Tariffa Forense.
OBBLIGHI DEL DIFENSORE DI FIDUCIA NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE D’UFFICIO
15. Il difensore di fiducia nominato successivamente ha l’obbligo di avvertire tempestivamente il difensore d’ufficio ed ha l’obbligo di assicurarsi che il cliente provveda a corrispondergli gli onorari dovuti per l’opera svolta (Art. 23 III del Codice Deontologico).
16. Il difensore nominato di fiducia può sottrarsi al dovere di presenziare ad atti od udienze (anche in grado d’appello) solo nel caso in cui abbia rinunciato al mandato nei modi previsti dall’Art. 47 del Codice Deontologico.
COMPENSO DEL DIFENSORE D’UFFICIO
17. Le spese e gli onorari per l’attività svolta dal difensore d’ufficio debbono essere corrisposti da parte dell’assistito si sensi del’art. 116 del D.P.R. 30 maggio 2002 N°115; il difensore d’ufficio della persona irreperibile è retribuito secondo quanto previsto dall’art. 117 del D.P.R. 30 maggio 2002 N° 115 fatto salvo, comunque, il diritto al rilascio gratuito di tutte le copie richieste; il difensore dell’irreperibile deve presentare, al termine di ogni fase processuale, al Giudice che ha proceduto la nota delle spese e degli onorari del giudizio sulla quale il Giudice provvede nella misura e con le modalità indicate nell’art. 82 del D.P.R. 30 maggio 2002 N° 115. Il difensore d’ufficio che assiste una persona che si trovi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello stato (art. 76 D.P.R. citato) per il pagamento delle sue competenze seguirà le modalità indicate negli artt. 78 – 114 del D.P.R. 30 maggio 2002 N° 115.
CONTROLLI E SANZIONI
18. Il Consiglio dell’Ordine vigila sul rispetto della Legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente Regolamento.
19. Il Consiglio dell’Ordine, sempre su parere della Commissione, porrà in essere quanto ritenuto utile e necessario, comprese eventuali periodiche consultazioni del sistema informatizzato, per verificare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 29, c. 7 , Disp. Att. c.p.p. e di tutti gli altri obblighi richiamati nel presente Regolamento.
20. Il Consiglio dell’Ordine - fatta salva l’applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, di eventuali sanzioni disciplinari – verificata la violazione da parte del difensore d’ufficio degli obblighi richiamati nel presente Regolamento e sentito l’interessato che ne faccia esplicita richiesta, dispone la sospensione dell’iscritto dall’elenco dei difensori d’ufficio per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno. La ripetuta violazione, senza giustificati motivi, del presente Regolamento comporta la cancellazione dalle liste.
norma transitoria:
Per coloro che, alla data del 4 settembre 2006, risultino già iscritti nelle liste dei difensori di ufficio da meno di due anni - qualora non possano dimostrare mediante produzione di idonea documentazione di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni - per mantenere l’iscrizione dovranno frequentare il Corso di Aggiornamento che verrà tenuto nei mesi di settembre e ottobre 2006 al fine di ottenere, al termine dello stesso, l’aggiornato attestato di idoneità. La presente non opera nei confronti degli iscritti ESCLUSIVAMENTE alle liste per il Tribunale dei Minorenni e per l’espulsione degli stranieri nel procedimento davanti al Giudice di Pace.
Il presente regolamento, approvato nella riunione di Consiglio del 15 giugno 2006, revoca ogni altro precedente regolamento e/o delibera in materia di difensori d’ufficio ed entrerà in vigore dal 4 settembre 2006.
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Il Presidente
f.to Avv. Stefano SAVI
Il Segretario
f.to Avv. Angelo RAMOINO
Regolamento difensori d'ufficio.pdf
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